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Nel vasto mondo degli appuntamenti online, dove tra selfie in palestra e frasi motivazionali si gioca spesso con la verità, spunta un caso che ha dell’incredibile. Un uomo di origine marocchina, residente in Belgio, ha pensato bene di creare su Tinder un profilo a prova di swipe: nome “Ben”, fisico da copertina e accento italiano (almeno sulla tastiera). Il problema? L’identità era completamente fittizia.
Nel 2018, una donna di 47 anni si lascia conquistare dal fascino del presunto italiano. I due concordano un incontro privato che si ispira apertamente alle atmosfere piccanti di Fifty Shades of Grey. L’uomo accetta volentieri e la donna acconsente anche a essere bendata per rendere il tutto più “cinematografico”. Ma quando lei si toglie la benda, invece di un modello scolpito, trova un cinquantenne con pancetta. Non proprio quello che si aspettava.
La donna, sentendosi ingannata, ha sporto denuncia per violenza sessuale, sostenendo che il consenso era stato ottenuto attraverso una falsa identità. Un dettaglio non irrilevante alla luce delle nuove leggi belghe, che cercano di rafforzare la tutela delle vittime anche nei casi di inganno. A sostenere l’accusa, è intervenuta anche una docente universitaria del prestigioso Istituto per l’Uguaglianza tra Donne e Uomini, che ha cercato di dimostrare come l’atto potesse rientrare nelle fattispecie di reato.
Il caso è finito davanti al tribunale di Anversa, dove si è aperto un dibattito non solo giudiziario ma anche filosofico: può il consenso dato al buio, letteralmente, essere considerato valido se chi lo riceve mente sulla propria identità? Secondo la corte, sì. Il giudice ha ritenuto che l’accordo fosse esplicito e prevedesse una certa dose di rischio, soprattutto in un contesto volutamente anonimo e ispirato a una fantasia condivisa.
La difesa ha puntato proprio sul consenso dato liberamente prima dell’incontro, e il tribunale ha accolto questa linea. La sentenza ha stabilito che la donna era consapevole di partecipare a un gioco erotico bendato e che, anche se basato su un’identità non reale, non si configurava come reato. Il caso ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni vedono nella decisione una protezione eccessiva dell’inganno, mentre altri sottolineano come il mondo del dating online sia già pieno di filtri, finzioni e false aspettative. Dove tracciare quindi il confine tra bugia accettabile e truffa affettiva?
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Per la giustizia belga, almeno in questo episodio, la risposta è stata chiara: l’identità di “Ben” non è bastata a invalidare un consenso dato liberamente. Al di là del caso specifico, l’episodio solleva domande importanti sul rapporto tra realtà virtuale e diritto. In un’epoca in cui basta un filtro per sembrare qualcun altro e un nickname per diventare chi si vuole, il concetto di verità assume contorni sfumati. Ma per il tribunale, almeno in camera da letto e con gli occhi bendati, ciò che conta è il consenso e non la pancia dell’interlocutore.
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